Descrizione estesa
Elettori affetti da gravi infermità
Ai sensi della Legge n. 22/2006 art. 1 come modificata dalla Legge n. 46/2009, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, che ne impediscono l’allontanamento dalla propria abitazione, possono essere ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dalla propria abitazione risulti impossibile anche con il Servizio di trasporto predisposto dal Comune (art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, entro il termine ordinatorio del 2 marzo 2026.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico. Inoltre deve essere corredata di copia della tessera elettorale, documento d'identità e idonea certificazione sanitaria, rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda Sanitaria Locale. In particolare, il certificato medico dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell’art. 1 della legge n. 46/2009.